AZIENDA SPECIALE PER IL PORTO DI CHIOGGIA

della Camera di Commercio di Venezia

 

 

STATUTO

 

 

Articolo 1

(Denominazione, stato giuridico e sede Azienda)

 

Nell'ambito dei fini promozionali assunti nell'interesse pubblico dalla Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura di Venezia, nonché dalla legge di riordino della legislazione in materia portuale, allo scopo di favorire lo sviluppo del porto di Chioggia, è istituita l'Azienda Speciale per il Porto di Chioggia.

 

L'Azienda assume la denominazione di A.S.PO.-Chioggia, Azienda Speciale della Camera di Commercio di Venezia per il Porto di Chioggia.

 

Essa è organo tecnico camerale ai sensi dell’art. 32 del r.d. 20 settembre 1934 n. 2011 e dell’art. 2, comma 2 della Legge 29 dicembre 1993 n. 580, nonché dell’art.40 dello Statuto della Camera di Commercio di Venezia, opera secondo le norme del codice civile per quanto applicabili ed è dotata di autonomia amministrativa contabile e finanziaria.

 

L’Azienda ha la sua sede principale sul territorio del Comune di  Chioggia.

 

 

Articolo 2

(Finalità e compiti dell’Azienda)

 

L'Azienda ha lo scopo di promuovere, favorire e stimolare lo sviluppo delle attività marittimo-portuali dello scalo di Chioggia, nell’ambito dei compiti perseguiti dalla Camera di Commercio e previsti dall’art. 2, 1° comma Legge 580/93.

 

A tal fine essa si propone di coordinare ed indirizzare le iniziative che in questo senso si presentino, per un loro corretto inserimento nei piani della programmazione regionale e nazionale.

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L'Azienda svolge inoltre le opportune attività di gestione, di promozione, di studio, di informazione ecc. nei confronti degli Enti pubblici e privati, nazionali ed esteri, che possono essere interessati all'ulteriore sviluppo del porto di Chioggia.

 

Gli obiettivi che l’Azienda dovrà perseguire e gli indirizzi generali ai quali essa dovrà uniformare la sua azione, sono quelli individuati dal Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Venezia anche con riferimento al successivo articolo 20.

 

Oltre a quanto previsto dal 1° comma del presente articolo l’Azienda ha il compito di esercitare le funzioni stabilite per essa dall’ art. 14 della legge 28 gennaio 1994 n. 84  avvalendosi delle attribuzioni di cui al successivo articolo 3.

 

 

Articolo 3

(Attribuzioni dell’Azienda)

 

Per l’attuazione dei compiti indicati al precedente articolo 2, l’Azienda:

 

a)    promuove, realizza e gestisce strutture ed infrastrutture di interesse economico generale del comprensorio portuale di Chioggia, tanto di pertinenza del pubblico demanio marittimo che della proprietà privata, partecipando, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi ed a società.

b)    provvede, direttamente o mediante apposite imprese, all’erogazione di servizi di interesse generale, come regolati dai decreti 14 novembre 1994 e 4 aprile 1996, nonché di tutti i servizi connessi con quelli relativi alle operazioni portuali, e regolati dall’articolo 68 del codice della navigazione;

c)    cura l’immagine del porto di Chioggia attraverso la diffusione di notizie sulla vita dello scalo, sia in ambito nazionale che all’estero, e provvede alla raccolta e pubblicazione periodica di tutti i dati riguardanti l’economia portuale ed i suoi traffici, nonché i suoi programmi di sviluppo;

 

 

 

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d)    partecipa con la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Venezia agli accordi di programma, ai sensi dell’articolo 27 della  legge 8 giugno 1990 n.142, quando gli interventi da realizzare a favore delle imprese e dell’economia riguardano il porto di Chioggia;

e)     amministra i beni patrimoniali nonché quelli conferiti in uso dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Venezia;

f)     definisce il programma operativo triennale concernente le strategie di sviluppo delle attività del porto e gli incentivi volti a garantire il rispetto degli obiettivi prefissati;

g)    elabora  e propone aggiornamenti per il piano regolatore portuale, acquisendo su di esso le intese con le amministrazioni competenti, ai fini della sua adozione da parte dell’Autorità Marittima;

h)    promuove la formazione di iniziative economiche e ne tutela l’accesso al mercato dei servizi portuali, anche attraverso il coordinamento delle attività delle imprese esercenti servizi direttamente connessi con le operazioni portuali, da attuarsi con specifiche intese fra imprese, nel pieno rispetto delle norme legali sulla concorrenza;

i)     cura direttamente i rapporti con le amministrazioni statali, regionali e degli enti locali, nell’esercizio delle funzioni stabilite dall’articolo 14 della legge 28 gennaio 1994 n. 84;

l)     cura e promuove in particolare tutte le iniziative imprenditoriali che sono connesse con le singole funzioni assegnate al porto di Chioggia nella loro integrità che comprende la realizzazione di strutture a terra e di costruzioni dei vettori, il loro collocamento operativo e lo stazionamento, al fine di sviluppare le attività non solo commerciali ma anche di pesca, turismo nautico e servizio al porto passeggeri.

 

 

Articolo 4

(Organi dell’Azienda)

 

Sono organi dell’Azienda: il Presidente, il Consiglio di Amministrazione, la Segreteria Tecnico Operativa ed il Collegio dei Revisori dei Conti.

 

 

 

 

 

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Articolo 5

(Presidente)

 

Il Presidente dell’Azienda è nominato dalla Giunta camerale ed ha la firma e la rappresentanza dell’Azienda stessa anche in giudizio.

 

Egli convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione. Ne stabilisce l’ordine del giorno e provvede a rendere esecutive le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

 

In caso di necessità e di urgenza adotta provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, da sottoporre a ratifica nella prima seduta successiva alla data di adozione del provvedimento.

 

 

Articolo 6

(Consiglio di Amministrazione)

 

I componenti il Consiglio di Amministrazione sono nominati dalla Giunta della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Venezia.

 

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 9 membri:

-                     il Presidente dell’Azienda che lo presiede;

-                     il Presidente della Giunta Regionale del Veneto o un suo delegato;

-                     il Presidente della Provincia di Venezia o un suo delegato;

-                     il Sindaco di Chioggia o un suo delegato;

-                     il Comandante della Capitaneria di Porto di Chioggia;

-                     quattro membri designati dalla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Venezia;

 

Il direttore dell’Azienda partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione curando la segreteria e la verbalizzazione delle riunioni.

 

Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti.

 

 

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Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti al Presidente sono assegnati due voti.

 

Per la trattazione di specifici problemi possono, con decisione  preliminare del Presidente, essere ammessi a partecipare alle riunioni esperti qualificati con funzioni consultive.

 

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica di norma cinque anni in corrispondenza della durata della Giunta camerale. I nuovi membri designati, in sostituzione di quelli che per qualsiasi motivo cessassero dalla carica durante il quinquennio, decadono alla scadenza del quinquennio stesso. I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere riconfermati. Il compenso agli amministratori viene definito con le modalità previste dalla vigente normativa. Spetta comunque il rimborso delle spese sostenute per l’espletamento di incarichi connessi all’attività dell’Azienda.

 

I consiglieri decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge e nel caso in cui non partecipino senza giustificazione a due sedute consecutive del Consiglio.

 

 

Articolo 7

(Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione)

 

Il Consiglio di Amministrazione, composto ai sensi dell’articolo precedente:

 

-      approva il bilancio preventivo e il bilancio di esercizio dell’Azienda avendo riguardo ai principi di economicità, efficienza ed efficacia e con le finalità di pareggio o avanzo di bilancio;

-            adotta il regolamento interno per il funzionamento dell’Azienda, che tra l’altro disciplinerà lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale, il cui rapporto di lavoro dovrà essere regolato dalle norme di diritto privato, su base contrattuale, collettiva ed individuale;

-            provvede all’attuazione dei compiti indicati dall’art. 3 e adotta i provvedimenti relativi;

-            per l’esercizio delle attribuzioni conferite dall’art.14 della Legge 28 gennaio 1994 n. 84 delibera sentita anche la Segreteria tecnica, di cui al successivo articolo 8.

 

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Articolo 8

(Segreteria tecnico operativa)

 

I componenti della Segreteria tecnico operativa sono nominati dal Consiglio di Amministrazione dell’Azienda.

Essa è composta da 22 membri:

-                     il Direttore dell’Azienda che la presiede;

-                     un rappresentante designato dalla Giunta della Camera di Commercio in rappresentanza del settore dei trasporti;

-                     un rappresentante designato dalla Regione Veneto;

-                     un rappresentante designato dalla Provincia di Venezia;

-                     un rappresentante designato dal Comune di Chioggia;

-                     il Direttore dell’Area Merci Nord Est delle Ferrovie dello Stato;

-                     un rappresentante delle imprese portuali;

-                     il Direttore dell’Ufficio del Genio Civile OO.MM. di Venezia o un suo delegato;

-                     il Comandante della Capitaneria di Porto di Chioggia;

-                     un rappresentante dell’Azienda Regionale Porti Cremona e Mantova;

-                     tre rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali Provinciali;

-                     un rappresentante degli agenti marittimi e raccomandatari;

-                     un rappresentante degli Spedizionieri;

-                     un rappresentante della Confitarma;

-                     un rappresentante dell’Associazione Industriali di Venezia;

-                     il Presidente dell’ Interporto di Padova o un suo delegato;

-                     il Presidente dell’Interporto di Rovigo o un suo delegato;

-                     un rappresentante dell’Autotrasporto;

-                     il Direttore dell’Agenzia delle Dogane della Circoscrizione di Venezia o un suo delegato;

-                     un rappresentante dell’Unione di Navigazione Interna Italiana.

 

Per la trattazione di specifici problemi possono, con decisione preliminare del Presidente del Segreteria tecnico operativa, essere ammessi a partecipare alle sedute esperti qualificati.

 

 

 

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La Segreteria dura in carica cinque anni. I nuovi membri designati in sostituzione di quelli che per qualsiasi motivo cessassero dalla carica durante il quinquennio, decadono alla scadenza del quinquennio. I membri della Segreteria tecnico operativa possono essere riconfermati. La carica è gratuita, salvo il rimborso delle spese sostenute per l’espletamento di particolari incarichi loro conferiti.

 

I componenti della Segreteria tecnico operativa decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge e nel caso in cui non partecipino senza giustificazione a due sedute consecutive.

 

 

Articolo 9

(Attribuzioni della Segreteria Tecnico Operativa)

 

La Segreteria Tecnico Operativa è l’Organo collegiale che fornisce pareri al Consiglio di Amministrazione nelle seguenti questioni:

-                     elaborazione del Piano Regolatore Portuale;

-                     definizione del Piano Operativo Triennale;

-                     atti e provvedimenti specifici di programmazione portuale;

-                     atti e provvedimenti specifici di coordinamento delle operazioni portuali e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nel porto di Chioggia;

-                     atti e provvedimenti volti a promuovere lo sviluppo del traffico delle merci, l’industria cantieristica per la pesca, il diporto ed il servizio al porto passeggeri nonché la costituzione di infrastrutture portuali necessarie a tale sviluppo.

 

A tale scopo possono essere costituiti in seno alla Segreteria appositi gruppi di studio in relazione alla materia specifica sulla quale il Presidente dell’Azienda, di sua iniziativa od anche su richiesta del Consiglio di Amministrazione definisce contenuti, aspetti e finalità.

 

Con apposito regolamento verrà definito il funzionamento dell’organo consultivo.

 

 

 

 

 

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Articolo 10

(Vicepresidente)

 

Il Sindaco di Chioggia o il suo delegato è Vicepresidente di diritto dell’Azienda e sostituisce il Presidente ad ogni effetto in caso di assenza o impedimento.

 

Anche il Comandante della Capitaneria di Porto di Chioggia è Vicepresidente di diritto dell’Azienda.

 

 

Articolo 11

(Direttore)

 

Il Direttore - su proposta della Giunta della Camera di Commercio - è nominato dal Consiglio di Amministrazione, ed il suo rapporto di lavoro è regolato dal contratto collettivo nazionale della categoria dei dirigenti di aziende commerciali.

 

Il Direttore provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell’Azienda, cura l’istruttoria e le direttive degli atti di competenza del Presidente e del Consiglio di Amministrazione.

 

Egli convoca e presiede le riunioni della Segreteria Tecnico Operativa.

 

 

 

Articolo 12

(Collegio dei Revisori)

 

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Un revisore effettivo, con funzioni di presidente ed uno supplente, sono nominati dal Ministero dell’Industria, uno effettivo nominato dal Ministero del Tesoro ed uno effettivo e uno supplente nominati dalla Giunta camerale.

 

 

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Il collegio dura in carica quattro anni.

 

I revisori esercitano il controllo sulla gestione ed amministrazione dell’azienda ed in particolare:

 

-  effettuano almeno ogni trimestre controlli e riscontri sulla consistenza di cassa, sull’esistenza dei valori di titoli di proprietà, sui depositi ed i titoli a custodia;

-  verificano la regolarità della gestione e la conformità della stessa alle norme di legge, di statuto e regolamentari;

-        vigilano sulla regolarità delle scritture contabili;

-  esaminano il bilancio preventivo ed il bilancio d’esercizio, esprimendosi sugli stessi con apposite relazioni;

-                 possono effettuare verifiche individuali;

-                 partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e sono invitati alle adunanze della Segreteria Tecnico Operativa.

 

Ai Revisori spetta un emolumento che viene determinato in base alla vigente normativa.

 

 

Articolo 13

(Patrimonio ed entrate dell’Azienda)

 

L’Azienda è dotata di autonomia di bilancio e finanziaria nei limiti stabiliti dal presente statuto

Le entrate dell’Azienda sono costituite:

 

a)  dai proventi derivanti dall’amministrazione dei beni patrimoniali nonché di quelli consegnati in uso all’Azienda.

b)  dai proventi derivanti dall’erogazione dei servizi di cui alla lettera b) del precedente articolo 3;

c)  da contributi annuali, ordinari e straordinari a carico Camera di Commercio di Venezia, della Regione Veneto, della Provincia di Venezia e del Comune di Chioggia;

d)  dai proventi derivanti dall’erogazione di contributi sia da parte di soggetti pubblici che di soggetti privati.

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Articolo 14

(Esercizio finanziario - bilanci)

 

L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare.

Il bilancio preventivo ed il bilancio di esercizio devono essere deliberati dal Consiglio di Amministrazione secondo le modalità previste dalla vigente normativa, in tempo utile per essere recepiti dalla Giunta camerale e sottoposti all’approvazione del Consiglio quali allegati ai bilanci dell’Ente camerale.

 

 

 

Articolo 15

(Gestione del bilancio)

 

La gestione operativa del bilancio dell’Azienda è regolata secondo le modalità previste dalla vigente normativa per le Aziende Speciali delle Camere di Commercio, avendo riguardo ai principi di economicità, efficienza ed efficacia e con le finalità di pareggio o avanzo di bilancio.

 

 

Articolo 16

(Bilancio di esercizio)

 

Il bilancio di esercizio è redatto secondo le disposizioni del codice civile, per quanto applicabili ed è composto dal conto economico e dallo stato patrimoniale in conformità ai modelli previsti.

 

E’ corredato dalla relazione illustrativa dell’attività a cura del Consiglio di Amministrazione e dalla relazione del collegio dei revisori.

 

 

 

 

 

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Articolo 17

(Durata dell’Azienda)

 

 

L'Azienda ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione della Camera di Commercio.

 

Tuttavia può essere anche anticipatamente soppressa con deliberazione della Camera di Commercio.

 

In caso di cessazione o di scioglimento anticipato, la Camera subentrerà in tutti i rapporti dell'Azienda Speciale, destinando le eventuali residue a scopi affini a quelli dell'Azienda.

 

 

Articolo 18

(Contratti)

 

La scelta dei contraenti, la presentazione delle offerte, la stipula dei contratti hanno luogo secondo le norme del diritto privato tenendo conto, quali criteri di aggiudicazione del prezzo, in via esclusiva, ovvero, a seconda della natura del contratto, ponderatamente con altri requisiti quali il termine di esecuzione o di consegna, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita e l’assistenza tecnica.

 

I lavori, le forniture o i servizi di importo superiore ai limiti di somma stabiliti dalla normativa nazionale di reperimento delle direttive comunitarie in materia sono regolati in conformità delle relative disposizioni.

 

 

 

 

 

 

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Articolo 19

(Libri e registri obbligatori)

 

Presso l’Azienda sono tenuti i libri e registri obbligatori sezionali, bollati e vidimati secondo le vigenti disposizioni.

 

 

Articolo 20

(Vigilanza sull’Azienda)

 

La gestione dell’Azienda è posta sotto la vigilanza della Giunta della Camera di Commercio , Industria, Artigianato ed Agricoltura di Venezia per accertare, in particolare l’osservanza degli indirizzi generali ed il perseguimento degli obiettivi di cui al precedente articolo 2, 4° comma.

 

 

Articolo 21

(Modifiche dello Statuto)

 

Il presente Statuto potrà essere modificato con delibera della Giunta della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Venezia, su proposta del Consiglio di Amministrazione, o su iniziativa della nominata Giunta, da portare a conoscenza del Consiglio di Amministrazione.