AZIENDA SPECIALE PER IL PORTO
DI CHIOGGIA
della Camera di Commercio di
Venezia
STATUTO
Articolo
1
(Denominazione, stato giuridico e sede
Azienda)
Nell'ambito dei fini promozionali
assunti nell'interesse pubblico dalla Camera di Commercio, Industria Artigianato
e Agricoltura di Venezia, nonché dalla legge di riordino della legislazione in
materia portuale, allo scopo di favorire lo sviluppo del porto di Chioggia, è
istituita l'Azienda Speciale per il Porto di Chioggia.
L'Azienda assume la denominazione di
A.S.PO.-Chioggia, Azienda Speciale della Camera di Commercio di Venezia per il
Porto di Chioggia.
Essa è organo tecnico camerale ai sensi
dell’art. 32 del r.d. 20 settembre 1934 n. 2011 e dell’art. 2, comma 2 della
Legge 29 dicembre 1993 n. 580, nonché dell’art.40 dello Statuto della Camera di
Commercio di Venezia, opera secondo le norme del codice civile per quanto
applicabili ed è dotata di autonomia amministrativa contabile e finanziaria.
L’Azienda ha la sua sede principale sul
territorio del Comune di Chioggia.
Articolo
2
(Finalità e compiti dell’Azienda)
L'Azienda ha lo scopo di promuovere,
favorire e stimolare lo sviluppo delle attività marittimo-portuali dello scalo
di Chioggia, nell’ambito dei compiti perseguiti dalla Camera di Commercio e
previsti dall’art. 2, 1° comma Legge 580/93.
A tal fine essa si propone di
coordinare ed indirizzare le iniziative che in questo senso si presentino, per
un loro corretto inserimento nei piani della programmazione regionale e
nazionale.
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DI CHIOGGIA
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Venezia
L'Azienda svolge inoltre le opportune
attività di gestione, di promozione, di studio, di informazione ecc. nei
confronti degli Enti pubblici e privati, nazionali ed esteri, che possono
essere interessati all'ulteriore sviluppo del porto di Chioggia.
Gli obiettivi che l’Azienda dovrà
perseguire e gli indirizzi generali ai quali essa dovrà uniformare la sua
azione, sono quelli individuati dal Consiglio della Camera di Commercio,
Industria, Artigianato ed Agricoltura di Venezia anche con riferimento al
successivo articolo 20.
Oltre a quanto previsto dal 1° comma
del presente articolo l’Azienda ha il compito di esercitare le funzioni
stabilite per essa dall’ art. 14 della legge 28 gennaio 1994 n. 84 avvalendosi delle attribuzioni di cui al
successivo articolo 3.
Articolo
3
(Attribuzioni dell’Azienda)
Per l’attuazione dei compiti indicati
al precedente articolo 2, l’Azienda:
a) promuove, realizza e gestisce strutture ed
infrastrutture di interesse economico generale del comprensorio portuale di
Chioggia, tanto di pertinenza del pubblico demanio marittimo che della
proprietà privata, partecipando, secondo le norme del codice civile, con altri
soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a
consorzi ed a società.
b) provvede, direttamente o mediante apposite
imprese, all’erogazione di servizi di interesse generale, come regolati dai
decreti 14 novembre 1994 e 4 aprile 1996, nonché di tutti i servizi connessi
con quelli relativi alle operazioni portuali, e regolati dall’articolo 68 del
codice della navigazione;
c) cura l’immagine del porto di Chioggia attraverso la diffusione di notizie sulla vita dello scalo, sia in ambito nazionale che all’estero, e provvede alla raccolta e pubblicazione periodica di tutti i dati riguardanti l’economia portuale ed i suoi traffici, nonché i suoi programmi di sviluppo;
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Venezia
d) partecipa con la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Venezia agli accordi di programma, ai sensi dell’articolo 27 della legge 8 giugno 1990 n.142, quando gli interventi da realizzare a favore delle imprese e dell’economia riguardano il porto di Chioggia;
e) amministra i beni patrimoniali nonché
quelli conferiti in uso dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed
Agricoltura di Venezia;
f) definisce il programma operativo triennale
concernente le strategie di sviluppo delle attività del porto e gli incentivi
volti a garantire il rispetto degli obiettivi prefissati;
g) elabora
e propone aggiornamenti per il piano regolatore portuale, acquisendo su
di esso le intese con le amministrazioni competenti, ai fini della sua adozione
da parte dell’Autorità Marittima;
h) promuove la formazione di iniziative
economiche e ne tutela l’accesso al mercato dei servizi portuali, anche
attraverso il coordinamento delle attività delle imprese esercenti servizi
direttamente connessi con le operazioni portuali, da attuarsi con specifiche
intese fra imprese, nel pieno rispetto delle norme legali sulla concorrenza;
i) cura direttamente i rapporti con le
amministrazioni statali, regionali e degli enti locali, nell’esercizio delle
funzioni stabilite dall’articolo 14 della legge 28 gennaio 1994 n. 84;
l) cura e promuove in particolare tutte le
iniziative imprenditoriali che sono connesse con le singole funzioni assegnate
al porto di Chioggia nella loro integrità che comprende la realizzazione di
strutture a terra e di costruzioni
dei vettori, il loro collocamento
operativo e lo stazionamento, al fine di sviluppare le attività non solo
commerciali ma anche di pesca, turismo nautico e servizio al porto passeggeri.
Articolo
4
(Organi dell’Azienda)
Sono organi dell’Azienda: il Presidente, il Consiglio di Amministrazione, la Segreteria Tecnico Operativa ed il Collegio dei Revisori dei Conti.
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Articolo
5
(Presidente)
Il Presidente dell’Azienda è nominato
dalla Giunta camerale ed ha la firma e la rappresentanza dell’Azienda stessa
anche in giudizio.
Egli convoca e presiede le riunioni del
Consiglio di Amministrazione. Ne stabilisce l’ordine del giorno e provvede a
rendere esecutive le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.
In caso di necessità e di urgenza
adotta provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, da
sottoporre a ratifica nella prima seduta successiva alla data di adozione del
provvedimento.
Articolo
6
(Consiglio di Amministrazione)
I componenti il Consiglio di
Amministrazione sono nominati dalla Giunta della Camera di Commercio,
Industria, Artigianato ed Agricoltura di Venezia.
Il
Consiglio di Amministrazione è composto da 9 membri:
-
il
Presidente dell’Azienda che lo presiede;
-
il
Presidente della Giunta Regionale del Veneto o un suo delegato;
-
il
Presidente della Provincia di Venezia o un suo delegato;
-
il
Sindaco di Chioggia o un suo delegato;
-
il
Comandante della Capitaneria di Porto di Chioggia;
-
quattro
membri designati dalla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura
di Venezia;
Il direttore dell’Azienda partecipa alle
riunioni del Consiglio di Amministrazione curando la segreteria e la
verbalizzazione delle riunioni.
Per la validità delle sedute è richiesta la
presenza della metà più uno dei componenti.
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SPECIALE PER IL PORTO DI CHIOGGIA
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Camera di Commercio di Venezia
Le deliberazioni sono assunte a maggioranza
dei presenti. In caso di parità dei voti al Presidente sono assegnati due voti.
Per la trattazione di specifici
problemi possono, con decisione
preliminare del Presidente, essere ammessi a partecipare alle riunioni
esperti qualificati con funzioni consultive.
Il Consiglio di Amministrazione dura in
carica di norma cinque anni in corrispondenza della durata della Giunta
camerale. I nuovi membri designati, in sostituzione di quelli che per qualsiasi
motivo cessassero dalla carica durante il quinquennio, decadono alla scadenza
del quinquennio stesso. I membri del Consiglio di Amministrazione possono
essere riconfermati. Il compenso agli amministratori viene definito con le
modalità previste dalla vigente normativa. Spetta comunque il rimborso delle
spese sostenute per l’espletamento di incarichi connessi all’attività
dell’Azienda.
I consiglieri decadono dalla carica nei casi
previsti dalla legge e nel caso in cui non partecipino senza giustificazione a
due sedute consecutive del Consiglio.
Articolo 7
(Attribuzioni del
Consiglio di Amministrazione)
Il Consiglio di Amministrazione, composto ai sensi dell’articolo precedente:
- approva il bilancio preventivo e il
bilancio di esercizio dell’Azienda avendo riguardo ai principi di economicità,
efficienza ed efficacia e con le finalità di pareggio o avanzo di bilancio;
-
adotta il
regolamento interno per il funzionamento dell’Azienda, che tra l’altro disciplinerà lo stato giuridico ed il trattamento
economico del personale, il cui
rapporto di lavoro dovrà essere regolato dalle norme di diritto privato, su
base contrattuale, collettiva ed individuale;
-
provvede
all’attuazione dei compiti indicati dall’art. 3 e adotta i provvedimenti
relativi;
-
per
l’esercizio delle attribuzioni conferite dall’art.14 della Legge 28 gennaio
1994 n. 84 delibera sentita anche la
Segreteria tecnica, di cui al successivo articolo 8.
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(Segreteria
tecnico operativa)
I componenti della Segreteria tecnico operativa sono nominati dal Consiglio di Amministrazione dell’Azienda.
Essa è composta da 22 membri:
-
il
Direttore dell’Azienda che la presiede;
-
un
rappresentante designato dalla
Giunta della Camera di Commercio in rappresentanza del settore dei trasporti;
-
un
rappresentante designato dalla
Regione Veneto;
-
un
rappresentante designato dalla Provincia di Venezia;
-
un
rappresentante designato dal Comune di Chioggia;
-
il
Direttore dell’Area Merci Nord Est delle Ferrovie dello Stato;
-
un
rappresentante delle imprese portuali;
-
il
Direttore dell’Ufficio del Genio Civile OO.MM. di Venezia o un suo delegato;
-
il
Comandante della Capitaneria di Porto di Chioggia;
-
un
rappresentante dell’Azienda Regionale Porti Cremona e Mantova;
-
tre
rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali Provinciali;
-
un
rappresentante degli agenti marittimi e raccomandatari;
-
un rappresentante
degli Spedizionieri;
-
un
rappresentante della Confitarma;
-
un
rappresentante dell’Associazione Industriali di Venezia;
-
il
Presidente dell’ Interporto di Padova o un suo delegato;
-
il
Presidente dell’Interporto di Rovigo o un suo delegato;
-
un rappresentante
dell’Autotrasporto;
-
il
Direttore dell’Agenzia delle Dogane della Circoscrizione di Venezia o un suo
delegato;
-
un
rappresentante dell’Unione di Navigazione Interna Italiana.
Per la trattazione di specifici problemi possono, con decisione preliminare del Presidente del Segreteria tecnico operativa, essere ammessi a partecipare alle sedute esperti qualificati.
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SPECIALE PER IL PORTO DI CHIOGGIA
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La Segreteria dura in carica cinque anni. I
nuovi membri designati in sostituzione di quelli che per qualsiasi motivo
cessassero dalla carica durante il quinquennio, decadono alla scadenza del
quinquennio. I membri della Segreteria tecnico operativa possono essere
riconfermati. La carica è gratuita, salvo il rimborso delle spese sostenute per
l’espletamento di particolari incarichi loro conferiti.
I componenti della Segreteria tecnico operativa decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge e nel caso in cui non partecipino senza giustificazione a due sedute consecutive.
(Attribuzioni della Segreteria Tecnico Operativa)
La Segreteria Tecnico Operativa è l’Organo collegiale che fornisce pareri al Consiglio di
Amministrazione nelle seguenti
questioni:
-
elaborazione
del Piano Regolatore Portuale;
-
definizione
del Piano Operativo Triennale;
-
atti e
provvedimenti specifici di programmazione portuale;
-
atti e
provvedimenti specifici di coordinamento delle operazioni portuali e delle
altre attività commerciali ed industriali esercitate nel porto di Chioggia;
-
atti e
provvedimenti volti a promuovere lo sviluppo del traffico delle merci,
l’industria cantieristica per la pesca, il diporto ed il servizio al porto
passeggeri nonché la costituzione di infrastrutture portuali necessarie a tale
sviluppo.
A tale scopo possono essere costituiti
in seno alla Segreteria appositi gruppi di studio in relazione alla materia
specifica sulla quale il Presidente dell’Azienda, di sua iniziativa od anche su
richiesta del Consiglio di Amministrazione definisce contenuti, aspetti e
finalità.
Con apposito
regolamento verrà definito il funzionamento dell’organo consultivo.
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Articolo
10
(Vicepresidente)
Il Sindaco di Chioggia o il suo
delegato è Vicepresidente di diritto dell’Azienda e sostituisce il Presidente
ad ogni effetto in caso di assenza o impedimento.
Anche il Comandante della Capitaneria
di Porto di Chioggia è Vicepresidente di diritto dell’Azienda.
Articolo
11
(Direttore)
Il Direttore - su proposta della Giunta
della Camera di Commercio - è nominato dal Consiglio di Amministrazione, ed il suo rapporto di lavoro è
regolato dal contratto collettivo nazionale della categoria dei dirigenti di
aziende commerciali.
Il Direttore provvede agli adempimenti
necessari al funzionamento dell’Azienda, cura l’istruttoria e le direttive
degli atti di competenza del Presidente e del Consiglio di Amministrazione.
Egli convoca e presiede le riunioni della Segreteria Tecnico Operativa.
Articolo
12
(Collegio dei Revisori)
Il Collegio dei Revisori è composto da
tre membri effettivi e due supplenti. Un revisore effettivo, con funzioni di
presidente ed uno supplente, sono nominati dal Ministero dell’Industria, uno
effettivo nominato dal Ministero del Tesoro ed uno effettivo e uno supplente
nominati dalla Giunta camerale.
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Il collegio dura in carica quattro
anni.
I revisori esercitano il controllo
sulla gestione ed amministrazione dell’azienda ed in particolare:
- effettuano almeno ogni trimestre controlli e
riscontri sulla consistenza di cassa, sull’esistenza dei valori di titoli di
proprietà, sui depositi ed i titoli a custodia;
- verificano la regolarità della gestione e la
conformità della stessa alle norme di legge, di statuto e regolamentari;
- vigilano sulla regolarità delle
scritture contabili;
- esaminano il bilancio preventivo ed il bilancio d’esercizio, esprimendosi sugli stessi con apposite relazioni;
- possono effettuare verifiche individuali;
- partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e sono invitati alle adunanze della Segreteria Tecnico Operativa.
Ai Revisori spetta
un emolumento che viene determinato in base alla vigente normativa.
Articolo
13
(Patrimonio ed entrate dell’Azienda)
L’Azienda è dotata di autonomia di
bilancio e finanziaria nei limiti stabiliti dal presente statuto
Le entrate dell’Azienda sono
costituite:
a) dai proventi derivanti dall’amministrazione
dei beni patrimoniali nonché di quelli consegnati in uso all’Azienda.
b) dai proventi derivanti dall’erogazione dei
servizi di cui alla lettera b) del precedente articolo 3;
c) da contributi annuali, ordinari e straordinari
a carico Camera di Commercio di Venezia, della Regione Veneto, della Provincia
di Venezia e del Comune di Chioggia;
d) dai proventi derivanti dall’erogazione di
contributi sia da parte di soggetti pubblici che di soggetti privati.
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Articolo
14
(Esercizio finanziario - bilanci)
L’esercizio finanziario coincide con
l’anno solare.
Il bilancio preventivo ed il bilancio
di esercizio devono essere deliberati dal Consiglio di Amministrazione secondo
le modalità previste dalla vigente normativa, in tempo utile per essere
recepiti dalla Giunta camerale e sottoposti all’approvazione del Consiglio
quali allegati ai bilanci dell’Ente camerale.
Articolo 15
(Gestione del bilancio)
La gestione operativa del bilancio
dell’Azienda è regolata secondo le modalità previste dalla vigente normativa
per le Aziende Speciali delle Camere di Commercio, avendo riguardo ai principi
di economicità, efficienza ed efficacia e con le finalità di pareggio o avanzo
di bilancio.
Articolo 16
(Bilancio di esercizio)
Il bilancio di esercizio è redatto
secondo le disposizioni del codice civile, per quanto applicabili ed è composto
dal conto economico e dallo stato patrimoniale in conformità ai modelli
previsti.
E’ corredato dalla relazione
illustrativa dell’attività a cura del Consiglio di Amministrazione e dalla
relazione del collegio dei revisori.
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Articolo 17
(Durata dell’Azienda)
L'Azienda ha durata fino al 31 dicembre
2050 e potrà essere prorogata con deliberazione della Camera di Commercio.
Tuttavia può essere anche
anticipatamente soppressa con deliberazione della Camera di Commercio.
In caso di cessazione o di scioglimento
anticipato, la Camera subentrerà in tutti i rapporti dell'Azienda Speciale,
destinando le eventuali residue a scopi affini a quelli dell'Azienda.
Articolo 18
(Contratti)
La scelta dei contraenti, la
presentazione delle offerte, la stipula dei contratti hanno luogo secondo le
norme del diritto privato tenendo conto, quali criteri di aggiudicazione del
prezzo, in via esclusiva, ovvero, a seconda della natura del contratto,
ponderatamente con altri requisiti quali il termine di esecuzione o di
consegna, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualità, il carattere
estetico e funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita e
l’assistenza tecnica.
I lavori, le forniture o i servizi di
importo superiore ai limiti di somma stabiliti dalla normativa nazionale di
reperimento delle direttive comunitarie in materia sono regolati in conformità
delle relative disposizioni.
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Articolo 19
(Libri e registri obbligatori)
Presso l’Azienda sono tenuti i libri e
registri obbligatori sezionali, bollati e vidimati secondo le vigenti
disposizioni.
Articolo 20
(Vigilanza sull’Azienda)
La gestione dell’Azienda è posta sotto
la vigilanza della Giunta della Camera di Commercio , Industria, Artigianato ed
Agricoltura di Venezia per accertare, in particolare l’osservanza degli
indirizzi generali ed il perseguimento degli obiettivi di cui al precedente
articolo 2, 4° comma.
Articolo 21
(Modifiche
dello Statuto)
Il presente Statuto potrà essere
modificato con delibera della Giunta della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura di Venezia, su proposta del Consiglio di
Amministrazione, o su iniziativa della nominata Giunta, da portare a conoscenza
del Consiglio di Amministrazione.